ASSICURAZIONE INFORTUNIO PROFESSIONALI ED EXTRA
La Cassa Edile è contraente di una polizza cumulativa infortuni che assicura tutti gli operai regolarmente iscritti.
Ogni operaio iscritto alla Cassa Edile di Cuneo è automaticamente assicurato, ovunque nel mondo, fino a concorrenza indicata della relativa polizza assicurativa sottoscritta dalla Cassa Edile (vedasi allegato 2).
La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di iscrizione dell’assicurato con la Cassa Edile di Cuneo e viene a scadere in ogni caso trascorsi 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha cessato di prestare servizio alle dipendenze del datore di lavoro e comunque non oltre la prima scadenza annuale successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di infortunio deve essere fatta denuncia scritta alla Cassa Edile di Cuneo entro 60 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’assicurato o suoi aventi causa abbiano avuto la possibilità di denunciarlo e comunque non oltre due anni dall’evento.
Requisiti per ottenere la prestazione:
L’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo.
Documentazione richiesta:
- Modulo di richiesta apertura sinistro predisposto da Cassa Edile di Cuneo, debitamente compilato in ogni campo e firmato, reperibile sul sito www.cassaedilecuneo.it;
- Documentazione elencata sul modulo per tipologia infortunio, reperibile sul sito www.cassaedilecuneo.it.
ALLEGATO 2
ASSICURAZIONI INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA_NUOVI MASSIMALI DAL 1° OTTOBRE 2022
La Cassa Edile di Cuneo è contraente di una polizza cumulativa infortuni che assicura tutti i lavoratori regolarmente iscritti.
Con decorrenza 1° ottobre 2022 gli operai iscritti sono automaticamente assicurati, ovunque nel mondo, fino alla concorrenza dei seguenti massimali previsti in polizza:
- Euro 30.000,00 per invalidità permanente residua
- Euro 25.000,00 in caso morte rischio extraprofessionale
- Euro 15.000,00 ad integrazione della Polizza Infortuni Nazionale “Sanedil”, in caso di morte rischio professionale.
La copertura assicurativa decorre dal giorno in cui ha inizio il rapporto di iscrizione dell’assicurato con la Cassa Edile di Cuneo e viene a scadere in ogni caso trascorsi sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha cessato di prestare servizio alle dipendenze del datore di lavoro e comunque non oltre la prima scadenza annuale successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di infortunio deve essere fatta denuncia scritta alla Cassa Edile di Cuneo quanto prima e comunque entro 60 gg dall’infortunio o dal momento in cui l’assicurato o i suoi aventi causa abbiano avuto la possibilità di denunciarlo e comunque non oltre due anni dall’evento.
Nel caso di invalidità permanente accertata, la compagnia assicurativa corrisponderà l’indennità dovuta a termini di polizza applicando la franchigia del 5%. La franchigia non si applica nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 20%. Nel caso in cui l’invalidità permanente da infortunio sia di grado superiore al 60%, l’indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato al 100% sulla somma assicurata in polizza per invalidità permanente fermo restando in ogni caso il disposto art.19 di polizza.