Prestazioni assistenziali

Mastro Formatore Artigiano (MFA)

Con il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’artigianato del 4 Maggio 2022 le Parti Sociali hanno introdotto la figura del “Mastro Formatore Artigiano” (MFA) con l’intento di evidenziare il ruolo formativo dell’imprenditore artigiano edile nell’ottica di favorire la qualificazione del settore e delle imprese di categoria.

Chi può accedere alla qualifica di MFA

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari che vogliano contribuire al percorso formativo dei propri lavoratori attraverso l’intervento attivo nei loro percorsi professionalizzanti e obbligatori.

REQUISITI (rif ccnl art 04/05/2022 – prot. formazione e sicurezza) :

 

ISCRIZIONE ALBO IMPRESE ARTIGIANE DA ALMENO 15 ANNI CONTINUATIVI

oppure

ISCRIZIONE ALBO IMPRESE ARTIGIANE DA ALMENO 7 ANNI E MEZZO con DIPLOMA/LAUREA in MATERIE DI INDIRIZZO TECNICO PERTINENTE

Essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle materie oggetto della formazione aziendale (es: ponteggi, gru, movimenti terra, ecc..), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata
ESSERE DATORE DI LAVORO DA ALMENO 3 ANNI
AL MOMENTO DELLA DOMANDA AVERE IN FORZA ALMENO 1 DIP CON QUALIFICA NON < O3
APPLICARE CCNL EDILIZIA ART del 04/04/2023
Essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
Essere in possesso del Durc (DOL)
Essere in regola con l’ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge
Essere in regola con la denuncia in Cassa Edile/ Edilcassa di tutte le ore lavorabili mensili per i propri dipendenti
Essere in possesso di adeguata capacità tecnico – finanziaria – organizzativa;ovvero avere disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d’opera acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio o locazione finanziaria per un valore minimo convenzionale di 30mila euro.

 

Come presentare la richiesta

Il soggetto interessato deve presentare, anche attraverso le Associazioni Artigiane, alla Cassa Edile / Edilcassa dove è iscritta l’impresa, la richiesta d’iscrizione compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti

MODULO (A) editabile, “Richiesta per iscrizione Elenco Nazionale Edile MASTRO FORMATORE ARTIGIANO”  deve essere inviato, debitamente compilato e firmato in ogni sua parte, provvisto dei seguenti allegati :

  • Certificato d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane
  • Copia del diploma di istruzione secondaria di 2° grado o del diploma di laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio

 via PEC all’indirizzo: cassaedilecuneo.cn00@infopec.cassaedile.it

Valutazione della richiesta

La Cassa Edile / Edilcassa competente effettuerà, di norma entro 30 giorni, le verifiche relative al modulo di richiesta e agli allegati, nonché ai requisiti richiamati nel modulo stesso, ovvero:

  • regolarità contributiva (Durc On Line – DOL)
  • conformità delle denunce mensili di manodopera occupata
  • attestazione di congruità

In caso di esito positivo la Cassa Edile / Edilcassa trasmetterà la richiesta all’Ente Unico Formazione e Sicurezza nazionale – FORMEDIL che provvederà ad inserirla all’interno della banca dati nazionale dei MFA. In caso di valutazione negativa la Cassa Edile / Edilcassa informerà il richiedente, dando evidenza delle motivazioni.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza nel settore, la Cassa Edile riconosce una quota pari a 50,00 euro per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale a favore delle imprese, regolarmente iscritte alla Cassa Edile, per tutte le nuove assunzioni effettuate con rapporti di lavoro superiori ai 3 mesi.

L’incentivazione non sarà erogata nel caso di riassunzione del lavoratore da parte della medesima impresa, qualora dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, sia trascorso un periodo inferiore ai 12 mesi.

L’incentivo dovrà essere erogato dalla Cassa edile entro 30 giorni dall’acquisizione della distinta di versamento relativo al 4° mese di assunzione del lavoratore in questione, in presenza della documentazione di cui sopra.


Documentazione richiesta:

per poter beneficiare dell’incentivazione, le aziende dovranno far pervenire alla Cassa Edile la copia della dichiarazione sottoscritta dall’operaio di consegna dei dispositivi di protezione individuale. Tale documentazione dovrà pervenire alla Cassa Edile dal 4° mese successivo all’assunzione.

Rimborsi per trattamento economico di MALATTIA e INFORTUNIO

La Cassa Edile provvede ad effettuare alle Imprese, il rimborso delle integrazioni di malattia e infortunio e/o malattia professionale, anticipati agli operai, secondo quanto stabilito dagli accordi nazionali.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio della Cassa Edile al n. 0171/615330.

 

Fondo incentivo occupazione (F.I.O.)

Con accordo del 10.09.20 le Parti Sociali Nazionali hanno definito le prestazioni alle imprese quali SCONTO CONTRIBUTIVO € 600,00= (lordo) e VOUCHER FORMAZIONE € 150,00=(lordo) con il FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE. Entrambi i benefici (come da specifica p.6 della Comunicazione CNCE del 05/01/21) sono soggetti a ritenuta d’acconto in base a quanto previsto dall’art. 28 del Dpr 600/1973.

E’ rivolto alle imprese edili iscritte in Cassa Edile che effettuano assunzioni di OPERAI under 30 con contratto di lavoro subordinato:

  • a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante;

  • trasformato da tempo determinato a indeterminato (esclusa la trasformazione del contratto di apprendistato).

e rispettino i requisiti previsti dal Regolamento del fondo stesso, come da testo dell’accordo del 10.09.20 e FAQ successive, qui allegate.

Come previsto dal punto 6) della com. CNCE del 02/12/20 “L’effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto, nell’ipotesi di prima assunzione nel settore, deve essere espletata dalle Scuole Edili facenti parte del sistema bilaterale delle costruzioni come individuate dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2012 o, comunque, realizzata direttamente dall’impresa in collaborazione con la Scuola Edile/Cpt”. A dimostrazione dell’avvenuto svolgimento del Corso16ore presso una Scuola Edile del sistema bilaterale, allegare alla domanda la CERTIFICAZIONE del corso rilasciata dall’ente preposto. La Cassa Edile si riserva verifica incrociate con la Scuola Edile di riferimento.

La domanda deve essere presentata ENTRO 30 giorni dalla data di assunzione/trasformazione, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cassaedilecuneo.cn00@infopec.cassaedile.it, correlata di tutta la documentazione indicata sul modello stesso.

In base ai criteri previsti dal Regolamento F.I.O., semestralmente vengono stilate dalla Cassa Edile le graduatorie:

  • entro il 30/04 di ciascun anno per le domande presentate dal 1° ottobre al 31 marzo;
  • entro il 31/10 di ciascun anno per le domande presentate dal 1° aprile al 30 settembre;

ed inviate le comunicazioni alle Imprese circa l’accoglimento con esito positivo / esito negativo delle richieste presentate.