Prestazioni assistenziali

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

Incentivo di Euro 50,00= a favore delle imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile per ogni nuova assunzione effettuata, quale concorso spese per dispositivi di protezione individuale.

Requisiti:

  • lavoratore nuovo assunto con rapporto di lavoro superiore a tre mesi;
  • in caso di riassunzione del lavoratore da parte della medesima impresa, qualora dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, sia trascorso un periodo superiore a 12 mesi.

Documenti:

le aziende dovranno far pervenire alla Cassa Edile, dal 4° mese successivo all’assunzione, la copia sottoscritta dal lavoratore della dichiarazione di consegna dei dispositivi di protezione individuale.

Rimborsi per trattamento economico di MALATTIA e INFORTUNIO

La Cassa Edile provvede ad effettuare alle Imprese, il rimborso delle integrazioni di malattia e infortunio e/o malattia professionale, anticipati agli operai, secondo quanto stabilito dagli accordi nazionali.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio della Cassa Edile al n. 0171/615330.

 

Fondo incentivo occupazione (F.I.O.)

Con accordo del 10.09.20 le Parti Sociali Nazionali hanno definito le prestazioni alle imprese quali SCONTO CONTRIBUTIVO € 600,00= (lordo) e VOUCHER FORMAZIONE € 150,00=(lordo) con il FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE. Entrambi i benefici (come da specifica p.6 della Comunicazione CNCE del 05/01/21) sono soggetti a ritenuta d’acconto in base a quanto previsto dall’art. 28 del Dpr 600/1973.

E’ rivolto alle imprese edili iscritte in Cassa Edile che effettuano assunzioni di OPERAI under 30 con contratto di lavoro subordinato:

  • a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante;

  • trasformato da tempo determinato a indeterminato (esclusa la trasformazione del contratto di apprendistato).

e rispettino i requisiti previsti dal Regolamento del fondo stesso, come da testo dell’accordo del 10.09.20 e FAQ successive, qui allegate.

Come previsto dal punto 6) della com. CNCE del 02/12/20 “L’effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto, nell’ipotesi di prima assunzione nel settore, deve essere espletata dalle Scuole Edili facenti parte del sistema bilaterale delle costruzioni come individuate dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2012 o, comunque, realizzata direttamente dall’impresa in collaborazione con la Scuola Edile/Cpt”. A dimostrazione dell’avvenuto svolgimento del Corso16ore presso una Scuola Edile del sistema bilaterale, allegare alla domanda la CERTIFICAZIONE del corso rilasciata dall’ente preposto. La Cassa Edile si riserva verifica incrociate con la Scuola Edile di riferimento.

La domanda deve essere presentata ENTRO 30 giorni dalla data di assunzione/trasformazione, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo cassaedilecuneo.cn00@infopec.cassaedile.it, correlata di tutta la documentazione indicata sul modello stesso.

In base ai criteri previsti dal Regolamento F.I.O., semestralmente vengono stilate dalla Cassa Edile le graduatorie:

  • entro il 30/04 di ciascun anno per le domande presentate dal 1° ottobre al 31 marzo;
  • entro il 31/10 di ciascun anno per le domande presentate dal 1° aprile al 30 settembre;

ed inviate le comunicazioni alle Imprese circa l’accoglimento con esito positivo / esito negativo delle richieste presentate.