MOBILITA’ INTERNAZIONALE – DISTACCO: AGGIORNATE INFORMAZIONI E PROCEDURE OPERATIVE
La CNCE ha provveduto a implementare la sezione Mobilità Internazionale del proprio sito istituzionale, disponibile anche in inglese e contenente tutte le informazioni pratiche operative sul distacco a favore di lavoratori e imprese.
https://www.cnce.it/distacco-aggiornate-informazioni-e-procedure-applicative/
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n.1/2017 del 09/01/2017
- D.LGS. 17/07/2016 n.136
- Comunicazione CNCE n. 517 del 11/04/2013, contenente il “Protocollo di intesa sul distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie”
- Ministero del Lavoro, interpello n° 33/2010 del 12/10/2010
- Disposizioni della CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) in materia di Imprese Straniere- comunicazione n.346 del 21/03/2008
- Ministero del Lavoro, interpello n. 6/2009 del 06/02/2009
- Ministero del Lavoro, interpello n. 24/2007 del 03/09/2007
In base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel rapporto tra l’impresa straniera distaccante ed i lavoratori distaccati, debbono essere applicate, durante il periodo di distacco, le “medesime condizioni di lavoro” previste per i lavoratori italiani dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Pertanto, in coerenza con l’applicazione dei contratti collettivi, l’impresa distaccante straniera ha l’obbligo di iscrivere i lavoratori distaccati presso la Cassa Edile territorialmente competente dal primo giorno dell'attività lavorativa in Italia (Iscrizione), fatto salvo il distacco nei paesi sotto specificati con i quali è stata sottoscritta apposita Convenzione.
Nel caso di distacco di manodopera da Francia, Austria, Germania e Repubblica di San Marino, la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, su delega delle Associazioni nazionali di settore, ha sottoscritto quattro convenzioni, rispettivamente con la UCF francese , la BUAK austriaca, la SOKA-BAU tedesca e la Cassa Edile Sanmarinese. Tali convenzioni prevedono la reciproca possibilità dell'esonero dell'impresa dall'iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.
In virtù delle Convenzioni di cui sopra, per le imprese italiane che aprono cantieri in Austria, Francia, Germania o Repubblica di San Marino, la CNCE offre la possibilità di effettuare, tramite la propria intermediazione, la dichiarazione di distacco dei propri lavoratori presso la Cassa dello stato di accoglienza con il conseguente esonero all'iscrizione presso la stessa.
La richiesta di esonero, unitamente all'elenco dei lavoratori distaccati, dovrà essere inviata alla Cassa Edile di Cuneo che la inoltrerà alla CNCE e da questa sarà trasmessa alla consorella dello Stato estero competente.